DAL 1° LUGLIO 2014 NUOVO REGOLAMENTO DE MINIMIS (CE n. 1407/2013)
I principali aspetti di rilievo del nuovo regolamento possono essere sintetizzati come segue:
- Agevolazioni da indicare: tutte quelle ottenute con riferimento a ciascun regolamento comunitario.
- Situazione dell’impresa (concetto di Impresa Unica)
Ai fini dell’individuazione del soggetto beneficiario e delle agevolazioni da indicare sono rilevanti:
- controllo diretto o indiretto di altre imprese da parte dell’impresa beneficiaria o controllo sulla stessa da parte di altre imprese;
- eventuali operazioni di fusione, acquisizione o scissione nell’esercizio o nei due precedenti.
In conformità al nuovo Regolamento, l’impresa richiedente l’agevolazione non deve soltanto dichiarare gli eventuali aiuti de minimis che essa stessa ha percepito negli ultimi tre esercizi, ma anche quelli eventualmente ricevuti dagli altri soggetti che fanno parte delle stessa impresa unica. L’insieme di questi soggetti non dovrà superare i massimali di aiuto previsti dal medesimo Regolamento.
Si ricorda che, in base al Regolamento, per IMPRESA UNICA si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni elencate nelle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
AMBITO DI APPLICAZIONE
In piena continuità con il precedente il nuovo regolamento comunitario si applica “alle imprese di qualsiasi settore” ad esclusione:
- delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, limitatamente ad alcune fattispecie;
- degli aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati;
- degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.
Non figurano nell’elenco di quelli esclusi, rispetto al precedente regolamento, gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero e gli aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Cordiali saluti.
***
Studio Maurella
Consulenza e servizi aziendali
Via Don Fornasini, 10 Loc. Prati
40030 Castel di Casio (BO)
mobile +39 377 1800518
fisso +39 0534 350942
fax server +39 02 700521843
skype studiomaurella
mail studiomaurella@studiomaurella.it
web www.studiomaurella.it
Informativa di riservatezza
Questo messaggio di posta elettronica ed i relativi allegato/i contengono informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente ai destinatario/i sopra indicati. Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 è vietato l’uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione delle informazioni contenute da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compreso i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa e-mail costituisce violazione dell’obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze (Art.162,167,170,171,172 del D.Lgs. n.196/03).