Detassazione per Investimenti Ambientali realizzati nel 2011/2012
Territorio: Nazionale
BENEFICIARI
Piccole e medie imprese, di qualsiasi settore di attività, che determinano il reddito in contabilità ordinaria.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili gli investimenti ambientali effettuati a partire dal 1° Gennaio 2011 al 25 Giugno 2012.
ESEMPI SPESE AMMISSIBILI
In linea di massima sono ammissibili i seguenti interventi:
- produzione di energia rinnovabile (ad esempio: impianti fotovoltaici, idroelettrici, eolici e a
biomassa);
- rimozione di strutture (es.: eternit);
- ogni impianto atto a depurare, filtrare o trattare qualsiasi tipo di emissione;
- interventi sul ciclo produttivo atti a sostituire o eliminare sostanze inquinanti o pericolose
per l’ambiente, ivi compresi i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo;
- insonorizzazioni;
- vasche di contenimento e interventi per significativi contenimenti energetici del ciclo
produttivo.
AGEVOLAZIONE
La quota di reddito destinata agli investimenti ambientali non concorre a formare il
reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. L’investimento ambientale viene quindi
portato in deduzione della base imponibile IRES o IRPEF.
TEMPISTICHE
L’agevolazione doveva essere determinata prima di depositare il bilancio, all’interno del quale
andava indicato l’importo dell’investimento ambientale. Attraverso la Risoluzione 58E del 20 luglio
2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la possibilità di applicare l’agevolazione anche ad
investimenti registrati in bilanci già depositati, purchè siano rispettate le procedure
specifiche.
Lo studio rimane a disposizione per manifestazioni di interesse e/o chiarimenti.