Cookie Policy
Studio Maurella Tommasi
28
SET
2016

Bando per l’efficientamento energetico

efficientamento energetico

BANDO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PMI

Presentazione domande: procedura valutativa a sportello a partire dal 28 settembre 2016.

 

TERRITORIO Regione Lombardia

 

OBIETTIVI GENERALI

Incentivare la realizzazione delle diagnosi energetiche oppure l’adozione del Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 in una o più delle proprie sedi operative situate in Lombardia, in cui svolge l’attività l’impresa.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente bando è rivolto alle Piccole e Medie imprese, che abbiano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) non siano soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/2014, ovvero, che non siano iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013;

b) abbiano la sede legale e la sede operativa (o le sedi) per cui viene chiesto il contributo in Lombardia;

c) mantengano il requisito di cui sopra in sede di pagamento del contributo;

d) siano regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese da almeno 2 anni alla data del 30.10.2015;

e) se si tratta di imprese di servizi, siano costituite sotto forma di società;

f) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di fallimento o di liquidazione (anche volontaria) o di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa statale;

g) siano compatibili con i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

h) non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

i) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e siano in regola con gli obblighi contributivi;

l) non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MISE e dal Ministero dell’Ambiente, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce. d) non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114

m) non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114.

 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI

  1. Realizzazione di diagnosi energetiche eseguite in osservanza dell’allegato 2 del d.lgs. 102/2014. La conformità ai criteri di cui al suddetto allegato 2 è verificata secondo le norme tecniche UNI CEI 16247 – 1-2-3-4. Le diagnosi energetiche dovranno essere obbligatoriamente condotte dai soggetti elencati all’art. 8, comma 1, del d.lgs. 102/14, ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del d.lgs. 102/14.
  2. Adozione del sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, comprovato da un certificato di conformità rilasciato da Organismo terzo, indipendente ed accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. La stessa adozione deve riguardare l’intera sede operativa a cui è riferita e non può’ essere circoscritta ad una sola filiera produttiva o a un solo comparto della medesima sede.

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo, nei limiti di percentuale e di importo massimo previsti, le spese al netto dell’iva, documentate e quietanzate, di seguito descritte, sostenute a partire dalla data di comunicazione regionale di assegnazione del contributo.

Per la realizzazione diagnosi energetiche:

  • prestazione eseguita da uno dei soggetti elencati all’art. 8, comma 1, del D.lgs 102/14, ovvero da Società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del d.lgs. 102/14.

Per l’adozione del sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001:

  •  prestazioni di consulenza, inclusa la formazione al personale, acquisto di software e di dispositivi hardware per la raccolta, la misurazione e la analisi di dati allo scopo di monitorare e migliorare la prestazione;
  •  certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

 

INTENSITA’ DI AIUTO

Il contributo è finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione del sistema di gestione ISO 50001 in ognuna delle sedi operative in cui svolge la propria attività la PMI, fino ad un massimo di 10 sei operative.

Le spese ammissibili non saranno considerate oltre l’importo di:

  •  € 10.000 al netto dell’iva per ciascuna diagnosi energetica;
  •  € 20.000 al netto dell’iva per ciascuna adozione del sistema di gestione ISO 50001.

 

Pertanto, il contributo massimo che potrà essere riconosciuto sarà di:

  •  € 5.000 per ogni diagnosi energetica;
  •  € 10.000 per ogni adozione del sistema di gestione ISO 50001.

Per le imprese le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

 

EROGAZIONE CONTRIBUTO

Il contributo verrà corrisposto in un’unica soluzione previa istruttoria della rendicontazione, che dovrà riguardare esaustivamente tutte le sedi operative dell’impresa assegnataria del contributo. L’istruttoria dovrà essere completata entro 60 giorni dal ricevimento on-line della rendicontazione. Tale termine verrà interrotto nel caso sia necessario acquisire ulteriori integrazioni documentali e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni medesime, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta regionale. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro il termine perentorio, comporterà la decadenza del contributo. In nessun caso saranno ammesse proroghe.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali manifestazioni d’interesse.

Lascia un commento

*